Modifica DS 188: Batterie al litio per lo smaltimento

Part 3 – lista delle merci pericolose, disposizioni speciali ed esenzioni relative a quantità limitate e quantità esenti capitolo

3.3 – Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie od oggetti 3.3.1. Nel presente capitolo si trovano le disposizioni speciali corrispondenti ai numeri indicati nella colonna della Tabella A del capitolo 3.2, con riferimento a materie od oggetti ai quali si applicano queste disposizioni. Quando una disposizione speciale comprende una prescrizione in materia di marcatura degli imballaggi, si applicano le disposizioni dei commi a) e b) del 5.2.1.2.

Se il marchio è oggetto di una particolare formulazione tra virgolette, come ” BATTERIE AL LITIO PER LO SMALTIMENTO”, la dimensione minima del marchio è di 12 mm, se non diversamente specificato nella disposizione speciale o altrove nell’ADR.

188 Le pile e gli accumulatori (batterie) presentati al trasporto non sono sottoposti alle altre prescrizioni dell’ADR se soddisfano le seguenti condizioni:

a) per una pila al litio metallo o di lega al litio, il contenuto di litio non è superiore a 1 grammo e, per una pila agli ioni di litio, l’energia nominale in wattora non deve superare i 20 Wh

b) per una batteria al litio metallo o di lega al litio, il contenuto totale di litio non è superiore a 2 grammi e per una batteria agli ioni di litio l’energia nominale in wattora non deve superare i 100 Wh. Nel caso di batterie al litio ionico che soddisfano tale disposizione, l’energia nominale in wattora deve essere riportata sul rivestimento esterno, a eccezione di quelle fabbricate prima del 1° gennaio 2009;

NOTA: quando le batterie al litio conformi al 2.2.9.1.7 (f) sono trasportate in conformità con questa disposizione speciale, il contenuto totale di litio di tutte le celle di metallo al litio contenute nella batteria non deve superare 1,5 g e la capacità totale di tutto il litio le celle di ioni contenute nella batteria non devono eccedere 10 Wh (vedere disposizione speciale 387).

c) ogni pila o batteria soddisfa le disposizioni del 2.2.9.1.7 (a), (e), (f) e se applicabile (g);

d) le pile e le batterie, a meno che non siano installate in un equipaggiamento, devono essere poste in imballaggi interni che le avvolgono completamente. Le pile e le batterie devono essere protette in modo da evitare cortocircuiti. In questo senso s’intende proteggerle dal contatto con materiale elettricamente conduttivo, contenuti all’interno dello stesso imballaggio, che potrebbero causare dei cortocircuiti. Gli imballaggi interni devono essere imballati in imballaggi esterni solidi e conformi alle disposizioni del 4.1.1.1, 4.1.1.2 e 4.1.1.5;

e) le pile e le batterie, installate in equipaggiamenti, devono essere protette da danneggiamenti e cortocircuiti, e l’equipaggiamento deve essere provvisto di mezzi efficaci in modo da impedire ogni funzionamento accidentale. Questa prescrizione non si applica ai dispositivi intenzionalmente attivi durante il trasporto (trasmettitori di identificazione radio, orologi, sensori, ecc.) e non suscettibili di generare uno sviluppo pericoloso di calore. Nel caso di batterie installate in un equipaggiamento, quest’ultimo deve essere posto in imballaggi esterni solidi, costruiti con materiali appropriati e aventi resistenza e progettazione adatte alla capacità dell’imballaggio e all’uso previsto, a meno che una protezione equivalente della batteria non sia assicurata dall’equipaggiamento nel quale è contenuta;

f) ogni collo deve recare il marchio di pila al litio appropriato, come indicato nel 5.2.1.9. Tale prescrizione non si applica:
i) ai colli contenenti solo batterie bottoni montate all’interno di un equipaggiamento (compresi i circuiti stampati);
ii) e ai colli contenenti non più di 4 pile o 2 batterie montate all’interno di un equipaggiamento, quando la spedizione non comporta più di due colli.
Quando i colli sono collocati in un sovrimballaggio, il contrassegno della batteria al litio deve essere chiaramente visibile o riprodotto all’esterno del sovrimballaggio e il sovrimballaggio deve essere contrassegnato con la scritta “OVERPACK”. La scritta del marchio “OVERPACK” deve avere un’altezza di almeno 12 mm.

“NOTA: Confezioni contenenti batterie al litio imballate in conformità alle disposizioni della Parte 4, Capitolo 11, istruzioni di imballaggio 965 o 968, Sezione IB delle Istruzioni tecniche ICAO recanti il marchio come mostrato in 5.2.1.9 (marchio batteria al litio) e il l’etichetta di cui al punto 5.2.2.2.2, modello n. 9A è considerata conforme alle disposizioni di questa disposizione speciale. “

g) a meno che le batterie non siano montate all’interno di un equipaggiamento, ciascun collo deve poter resistere ad una prova di caduta da un’altezza di 1,2 m, qualunque sia il suo orientamento, senza che le pile o le batterie che esso contiene siano danneggiate, senza che il suo contenuto sia spostato a tal punto che le batterie (o le pile) si tocchino, e senza che vi sia fuoriuscita del contenuto; e

h) a meno che le batterie non siano montate all’interno di un equipaggiamento o imballate con un equipaggiamento, i colli non possono superare una massa lorda di 30 kg. Come usato in questa disposizione speciale, “equipaggiamento” indica un apparecchio per il quale le batterie al litio o le batterie forniranno energia elettrica per il suo funzionamento Come sopra ed altrove nell’ADR, con “contenuto di litio” si intende la massa di litio presente nell’anodo di una pila al litio metallo o di lega al litio.

Esistono rubriche distinte per le batterie al litio metallico e per le batterie al litio ionico in modo da facilitare il trasporto di tali batterie per modi di trasporto specifici e per permettere l’esecuzione delle operazioni d’intervento in caso d’incidente.

Una batteria a una sola pila così come definita nella sottosezione 38.3.2.3 della terza parte del Manuale delle prove e dei criteri è considerata come una “pila” e deve essere trasportata secondo le esigenze delle “pile” nell’ambito della presente disposizione speciale.

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